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TEST tenutosi il 30 gennaio 2020

1. Il fallimento della società Alfa è stato dichiarato il 23/1/2017. Dall’esame delle scritture contabili emerge che in data 1/12/2016, l’amministratore della società Alfa ha venduto un immobile della medesima società al prezzo di euro 350.000. Tuttavia, una CTU richiesta dal Tribunale e depositata in data 5/1/2018, ha stimato il valore dell’immobile al prezzo di circa 600.000 euro.
Il Tribunale, pertanto, mediante pec inviata in data 20/01/2020, domanda al curatore se può essere esercitata l’azione revocatoria ex art. 67 l. fall.
Risposta.
a) no, deve essere esercitata l’azione ex art. 64 l. fall.
b) sì, l’altra parte può dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza.
c) no, l’azione ex art. 67 l.fall. non è tempestiva.
d) certamente sì, in quanto trattasi di atto compiuto nell’anno antecedente al fallimento.


2. La società Alfa vende un immobile in data 20/5/2019 alla società Beta al prezzo di 2 milioni di euro pagati con bonifico bancario. In data 10/12/2019 viene dichiarato il fallimento della citata società Alfa dal Tribunale di Santa Maria C.V. Successivamente, apposito CTU nominato dal Tribunale valuta il valore dell’immobile pari a euro 4 milioni e 400 mila.
Domanda: il curatore può esperire l’azione di cui all’art. 67 l. fall.?
Risposta.
a) certamente sì, ma Beta può dimostrare di non conoscere lo stato di insolvenza.
b) no, l’azione non è tempestiva.
c) no, in quanto mancano i presupposti per l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 67 l.fall.
d) sì, in quanto non effettuato con mezzi normali di pagamento.


3. COMPLETARE con espressione corretta. Gli atti colpiti dall’esito favorevole dell’azione revocatoria da parte del curatore fallimentare saranno dichiarati:
a) nulli.
b) annullati.
c) inefficaci.
d) validi.


4. Caio, dichiarato fallito in data 28/01/2020, aveva donato al proprio figlio Sempronio in data 30/12/2018 un immobile di sua proprietà.
COMPLETARE con espressione corretta Intervenuto il fallimento, l’atto di disposizione è:
a) revocabile solo attraverso la revocatoria ordinaria previa dimostrazione dei presupposti oggettivo e soggettivo di cui all’art. 2901 c.c.
b) revocabile solo attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. purché si dimostri l’eventus damni.
c) non è esperibile alcuna azione.
d) soggetto a revocatoria fallimentare di diritto.


5. L’imprenditore Mevio è titolare di un rapporto di c/c con la Banca Alfa s.p.a.
A seguito della dichiarazione di fallimento sul conto risulta un attivo di € 1.000,00.
Domanda: quale è la conseguenza della dichiarazione di fallimento?
Risposta.
a) il contratto di conto corrente resta efficace anche dopo la dichiarazione di fallimento.
b) l’importo di € 1.000,00 viene acquisito alla massa attiva del Fallimento con lo scioglimento automatico del contratto.
c) il conto corrente resta sospeso fino a quando il curatore non decide di sciogliere o continuare il rapporto e solo in caso di continuazione il curatore può acquisire le somme presenti sul conto corrente.
d) la somma di € 1.000,00 deve essere restituita al fallito.


6. Caio viene dichiarato fallito il 5/12/2016, il curatore accerta che il 5/1/2017 il fallito ha venduto 10 biciclette al prezzo di 10.000 euro.
Domanda: quale è l’affermazione esatta?
a) la vendita è inefficace.
b) la vendita potrebbe essere oggetto solo di revocatoria, ma è trascorso il termine di tre anni dal fallimento e non può essere più proposto.
c) la vendita è inefficace se si prova che l’acquirente conosceva l’apertura del fallimento.
d) la vendita è efficace e produttiva di effetti.